REGOLAMENTO GENERALE INTERNO DELL’ANPI ONLUS

CAPITOLO I

COSTITUZIONE SEDE DURATA E SCOPI.

Art. 1) – DENOMINAZIONE E SEDE 

Il trasferimento della sede centrale dell’Associazione, nell’ambito del Comune di Roma è deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale e tempestivamente comunicato al registro delle persone giuridiche

Art.2) – SCOPI DELL’ ASSOCIAZIONE

Tutte le finalità ed iniziative di cui all’art.2 dello Statuto Sociale vengono svolte oltre che sul territorio nazionale anche in campo internazionale e in collaborazione con Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni non governative (O.N.G.) sia nazionali che estere per il raggiungimento degli scopi sociali.

                                                                         CAPITOLO II 

DEI SOCI

Art. 3) – categorie di soci

  1. la definizione di cieco assoluto parziale o ipovedente è quello di cui alla legge 138/2001, ai fini dello statuto si definisce ipovedente il socio che ha un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, colui il quale il residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
  2. i soci affetti da disabilità diverse da quella visiva godono di particolare attenzione rispetto ai vedenti nel campo dell’assistenza
  3. per essere considerato socio sostenitore un cittadino deve versare una somma non inferiore a €. 50,00 l’anno.

I soci sostenitori non godono di alcun diritto associativo.

I vedenti possono venir iscritti come soci effettivi soltanto se prestano la loro attività volontaristica e gratuita in favore dell’associazione e non soltanto se versano una somma di denaro.

Tutti i vedenti che ricoprono cariche statutarie sono soci effettivi.

Art. 4) – AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi , quali soci effettivi, i richiedenti  devono sottoscrivere una domanda di ammissione   in cui siano contenuti le complete generalità del richiedente e l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili con la domanda va versata la quota sociale che viene restituita in caso di reiezione della stessa; alla domanda  va allegata una fotocopia di un documento d’identità, nonché la certificazione medica o previdenziale attestante il grado di minorazione visiva.

Le domande devono essere portate all’esame del Consiglio Provinciale nella sua prima riunione successiva .

Il Commissario Straordinario deve provvedere  immediatamente all’iscrizione.

Per i soci minorenni o incapaci, la domanda d’iscrizione deve essere firmata o dai genitori o dal legale rappresentante. Trascorsi i 30 giorni la domanda si intende accettata.

Nell’accettare l’iscrizione di socio il Consiglio Provinciale o Comprensoriale deve tener conto di un equilibrato rapporto tra soci disabili visivi e soci vedenti i quali ultimi , in ogni caso, non possono superare il 20% del numero dei soci minorati della vista.

Art. 5) – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

  1. le dimissioni del socio devono essere rassegnate per iscritto fino all’accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio della sezione Provinciale, il dimissionario conserva i diritti e doveri di socio e può essere sottoposto alle sanzioni disciplinari.
  2.            La radiazione può essere deliberata dal Consiglio provinciale quando la morosità perdura almeno da due anni e dopo invito al socio di regolarizzare la propria posizione.
  3.                   L’espulsione è regolamentato dell’art 20 lettera c) del presente statuto.

La qualità di socio si perde anche per incompatibilità,con altre organizzazioni, a norma dell’articolo 33 dello statuto sociale.

La perdita della qualità di socio  comporta la decadenza da tutte le cariche sociali.

Art. 7) – DOVERI DEI SOCI

La quota annua del socio viene deliberata dal Consiglio Nazionale entro l’anno precedente dell’anno di applicazione; le sezioni provinciali devono inviare alla sede centrale, per ogni socio iscritto , una somma pari al 20% della quota sociale.

CAPITOLO III 

 ORGANIZZAZIONE ED ORGANI

Art. 8) – organizzazione

Le sezioni provinciali hanno normalmente sede nel comune capoluogo della provincia possono aver sede in altro comune della provincia su delibera del Comitato Direttivo Nazionale

Le sezione comprensoriali hanno sde in uno dei comuni del comprensorio.

Il  Consiglio Nazionale può deliberare la costituzione di una sede comprensoriale sentito il Coordinatore Regionale competente, quando sul territorio dell’istituenda sezione comprensoriale vi siano almeno 10 comuni con non meno di 50 soci, o 1 comune con la popolazione di non meno di 30.000 abitanti  e la disponibilità di un ufficio e fondi sufficienti per l’espletamento dell’attività associativa.

CAPITOLO IV

DEL CONGRESSO NAZIONALE.

Art.9) – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

  1. Al Congresso Nazionale partecipano di diritto i Consiglieri nazionali uscenti, i Coordinatori regionali, i Presidenti o Commissari delle sezioni Provinciali e comprensoriali , i componenti del collegio dei sindaci revisori in carica, i componenti del collegio nazionale dei probiviri in carica, nonché i delegati eletti dalle assemblee Provinciali e comprensoriali.      
  2.  i delegati al Congresso Nazionale vengono eletti dalle assemblee provinciali o comprensoriali in misura di 1 a 50 soci o frazione superiore alla metà, in regola con il pagamento della quota sociale entro 5 giorni prima dell’assemblea stessa; il rapporto di 1 a 50 può essere modificato dal Consiglio Nazionale nella riunione in cui convoca il Congresso Nazionale, le delegazioni congressuali delle sezioni provinciali e comprensoriali devono essere composte prevalentemente da non vedenti ed ipovedenti;
  3. i Presidenti o Commissari delle sezioni provinciali e comprensoriali devono trasmettere  alla sede centrale i nomi dei delegati eletti completi di tutte le generalità unitamente al verbale del Collegio degli scrutatori e la somma pari al 20% della quota sociale entro e non oltre 5 giorni dallo svolgimento dell’assemblea.

Art. 10) – CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

  1. la richiesta da parte di un 1/10 dei soci, a livello nazionale, come previsto dall’art.20 del codice civile deve risultare da atto scritto ricevuto dal Presidente o dal Commissario delle sezioni provinciali o comprensoriali che ne autenticano le firme;
  2.      Qualora il numero dei soci previsto sia raggiunto il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Direttivo Nazionale convoca il Congresso Nazionale nei termini e nei modi previsti dall’ articolo 9;
  3.       l’avviso di convocazione del Congresso Nazionale va inviato ai destinatari previsti dal presente articolo dello statuto con lettera raccomandata;
  4.   I presidenti o commissari delle sezioni provinciali o comprensoriali consegnano immediatamente ai delegati eletti dalle assemblee provinciali, copia della convocazione del Congresso Nazionale con raccomandata a mano o postale;
  5.   Il Presidente Nazionale invia o consegna, tramite le strutture periferiche, a tutti i congressisti, il programma  dettagliato dei lavori e dell’organizzazione congressuale.

Art. 11) – COMPETENZE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Le elezioni degli organi congressuali ha luogo per alzata di mano, la verifica di tali votazioni viene effettuata dal Presidente Nazionale uscente che apre i lavori congressuali, assistito da persona di sua fiducia.

Per le elezioni a scrutinio segreto viene costituito un seggio elettorale con una o più cabine in proposizione del numero di votanti, i componenti del collegio degli scrutatori eleggono tra gli stessi il Presidente il quale verifica l’elenco dei congressisti aventi diritto al voto, il numero e la regolarità delle schede elettorali, sia in nero che in braille, che devono essere firmate e timbrate dal Presidente stesso nonché le eventuali liste dei candidati anch’esse in nero e in braille che vengono poste all’interno della cabina elettorale;

  1.       l’ora di inizio e di fine delle operazioni elettorali viene fissata dal Presidente del Congresso in accordo con il Presidente degli scrutatori; all’ora fissata per la chiusura del seggio possono votare solo i congressisti che si trovano all’interno dello stesso. Alla fine delle operazioni di voto viene redatto il verbale dello scrutinio per ogni organo eletto, firmato dal Presidente e da tutti gli scrutatori.
  2.   Il Presidente del Congresso nomina subito dopo la sua elezione, il segretario del congresso stesso  che provvede all’organizzazione dei lavori come la registrazione su audio-cassetta di tutti gli interventi, le comunicazioni di servizio ai congressisti ed ogni altra necessità operativa.
  3.     I congressisti non vedenti possono esercitare il diritto di voto accompagnati da una persona di loro fiducia.

I questori , preferibilmente vedenti, svolgono il servizio d’ordine durante il congresso, aiutano i congressisti non vedenti, non accompagnati, negli spostamenti interni alla sala, allontanano dalla sala stessa i disturbatori.

Il Presidente del Congresso in caso di gravi turbamenti , in accordo con i questori, può escludere dalla sala i disturbatori e le persone che non siano congressisti e può anche, per un breve periodo di tempo, sospendere il Congresso stesso.

Il Congresso su proposta del Presidente può costituire commissioni o gruppi di lavoro su specifici problemi le cui mozioni saranno sottoposte al Congresso per la loro approvazione.

 CAPITOLO V

 DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

Art. 12) – COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

La cooptazione di un consigliere viene effettuata su proposta del comitato direttivo nazionale.

 La cooptazione può aver luogo anche nella stessa riunione del Consiglio Nazionale dove vengono accettate le dimissioni o deliberata la decadenza  .

Art. 13) – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Presidente Nazionale invia la convocazione del Consiglio Nazionale a mezzo lettera raccomandata; può anche inviare la convocazione del Consiglio Nazionale a mezzo telegramma, telefax o e-mail: in questi due ultimi casi i Consiglieri Nazionali devono dare conferma dell’avvenuta ricezione a mezzo telefax o anche fonogramma; l’addetto della sede centrale annota il giorno e l’ora della telefonata di conferma e il proprio nome e cognome sull’originale della convocazione

Art. 14) – COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Presidente nazionale e gli altri organi del comitato direttivo nazionale sono eletti tra i consiglieri nazionali.

L’assenza o l’impedimento del Presidente Nazionale possono anche essere temporanei o occasionali; in caso di  assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario interviene l’altro Vice Presidente.

  1.   Il Consiglio Nazionale costituisce e sopprime le sezioni provinciali e comprensoriali sia autonomamente che su proposta del Coordinatore Regionale competente per territorio. 
  2.    Il Consiglio Nazionale annulla le delibere sia autonomamente che su ricorso dei soci o dei dirigenti interessati alle delibere stesse: i ricorsi devono essere presentati entro 15 giorni dalla data della delibera.
  3.   Le donazioni ed i lasciti di beni mobili, titoli di credito o somme di denaro di notevole valore, sono accettate dal Comitato Direttivo Nazionale oppure dagli organi periferici quando destinatari delle liberalità sono i Coordinatori Regionali o le sezioni provinciali o comprensoriali; quando sono di scarso valore non hanno bisogno di accettazione formale.
  4.   il consiglio nazionale approva i bilanci consuntivi e preventivi dei coordinatori regionali sulla base della relazione svolta dal comitato direttivo nazionale mentre l’approvazione da parte del consiglio nazionale dei bilanci consuntivi e preventivi delle sezioni provinciali e comprensoriali consiste in una presa d’atto della correttezza delle procedure da parte dei coordinatori regionali sulla base della relazione svolta dal comitato direttivo nazionale.
  5.   La relazione morale e finanziaria del Consiglio Nazionale  al Congresso Nazionale viene predisposta dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
  6.   La proposta di modifica dello Statuto Sociale viene predisposta dal Comitato Direttivo Nazionale.
  7.    Il regolamento generale viene proposto dal Comitato Direttivo Nazionale
  8.   Il regolamento amministrativo contabile viene proposto dal Comitato Direttivo Nazionale sentito il parere del Collegio dei Sindaci Revisori.
  9. I reclami dovranno essere formulati per iscritto ed indirizzati al Presidente Nazionale che li presenterà al Consiglio Nazionale sentito il parere del Comitato Direttivo Nazionale o del Collegio dei Sindaci Revisori se si tratta di questioni finanziarie.
  10.    La giustificazione dell’assenza deve esser fatta per iscritto e fatta pervenire alla riunione o al Presidente Nazionale prima della riunione del Consiglio Nazionale; solo in caso di gravi motivi può esser fatta pervenire, sempre per iscritto, immediatamente dopo la riunione del Consiglio Nazionale.
  11.    L’espulsione è regolamentata dall’art. 20 lettera c dello Statuto.

CAPITOLO VI

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 15) – POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE

        I verbali del Comitato Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale vanno redatti su      appositi registri vidimati dal notaio o da altra autorità competente e vanno sottoscritti dal Presidente Nazionale e sottoposti all’approvazione dell’organo di riferimento.

                                                                                 CAPITOLO VII

DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 16) – DEL COMITATO direttivo NAZIONALE  e sue competenze

Il Comitato Direttivo Nazionale viene eletto nella prima riunione del Consiglio Nazionale dopo il Congresso Nazionale e in qualunque altro momento in caso di vacanza di uno o più dei suoi membri.

Il Presidente Nazionale convoca il Comitato tramite fax, e-mail o telefono in tempo utile per raggiungere il luogo della riunione.

la concessione dei contributi economici o altra utilità ai coordinamenti regionali e alle sezioni provinciali o comprensoriali sono di competenza del comitato direttivo nazionale.

    il comitato direttivo nazionale verifica la regolarità dell’approvazione da parte dei coordinatori regionali dei bilanci delle sezioni

 provinciali      e      comprensoriali.  Effettua verifiche della contabilità dei bilanci dei coordinatori regionali e delle sezioni provinciali e        comprensoriali a mezzo del responsabile nazionale dell’organizzazione o di altra persona delegato dal comitato direttivo nazionale, on la propria relazione al consiglio nazionale propone l’approvazione dei bilanci dei coordinatori regionali   e la presa d’atto dei bilanci delle sezioni provinciali e comprensoriali.

Lo scioglimento  dei consigli delle sezioni provinciali o comprensoriali da parte del Comitato Direttivo Nazionale può aver luogo quando il Coordinatore Regionale competente non provvede tempestivamente.

La nomina o la revoca dei Commissari Provinciali o comprensoriali da parte del Comitato Direttivo Nazionale può aver luogo quando il Coordinatore Regionale non provvede tempestivamente

   Le commissioni e i comitati possono riguardare ogni iniziativa o attività associativa previste dall’art 2 del presente statuto.

   Le assunzioni a tempo indeterminato sono regolamentate dal contratto nazionale collettivo per i lavoratori del commercio. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per progetti sono regolamentati dalle leggi vigenti.

    Il personale delle sedi periferiche viene assunto o nominato secondo le stesse norme della sede centrale; i responsabili delle sedi periferiche devono chiedere per iscritto l’autorizzazione per l’assunzione indicando le generalità della persona da assumere, la tipologia di contratto, i termini di inizio e di fine contratto ed i compensi.

   I Responsabili delle sedi periferiche devono inviare la richiesta scritta per l’acquisto indicando tutti gli elementi identificativi del bene d’acquistare ed il prezzo qualora si tratta di autovettura o di beni mobili il cui prezzo è superiore a €. 3.000,00 e devono disporre della somma necessaria per l’acquisto Quando gli acquisti da effettuare superano i 1.000,00€ le sedi periferiche devono richiedere almeno tre preventivi ai venditori.

Il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare la partecipazione dell’ Anpvi Onlus a federazioni o associazioni internazionali e nazionali e può autorizzare le sedi regionali, provinciali o comprensoriali a federarsi con altre organizzazioni nazionali.

Art.17) – DEL RESPONSABILE NAZIONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Responsabile Nazionale dell’Organizzazione può effettuare su incarico del Comitato Direttivo Nazionale,  del Presidente Nazionale o anche per sua autonoma iniziativa, ispezioni ed indagini amministrative contabili ed organizzative sulle strutture periferiche; le ispezioni possono essere effettuate anche senza preavviso sulla struttura periferica.

 Il  risultato delle ispezioni viene comunicato al Presidente Nazionale, al Comitato Direttivo Nazionale e al Collegio Centrale dei Sindaci revisori.

Art.19) – COMPETENZE DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI REVISORI

I Sindaci supplenti subentrano agli effettivi eletti dal Congresso Nazionale in caso di loro dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo;

possono comunque sostituire i sindaci effettivi anche in caso di assenza temporanea ed occasionale da una riunione su invito del Responsabile del Collegio Centrale dei Sindaci Revisori

CAPITOLO IX

                             DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art.20) – COMPOSIZIONE e competenze DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Prima di adottare una sanzione disciplinare i Presidenti delle sezioni provinciali o comprensoriali e il Presidente Nazionale devono contestare l’addebito per iscritto al socio, che può presentare le sue controdeduzioni oppure essere sentito dai presidenti medesimi o dai consiglieri da loro delegati.

La sanzione deve essere motivata e comunicata per iscritto al socio sanzionato che può ricorrere sempre per iscritto al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, con lettera inviata al Presidente del Collegio presso la sede centrale dell’Associazione. Il Presidente del Collegio o un componente da lui designato può sentire il socio ricorrente prima di decidere sul ricorso.

La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri  deve essere motivata ed è inapellabile.

Il socio espulso può richiedere la riammissione che viene decisa dal Consiglio Nazionale qualora sia ritenuto opportuna e giustificata a norma dell’art.5 ultimo comma del vigente statuto.

Il comitato direttivo nazionale in caso di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un socio che possa comportare l’espulsione o la sospensione dello stesso può deliberare la sospensione cautelare del socio medesimo che viene comunicata dal Presidente Nazionale unitamente alla contestazione dell’addebito.

CAPITOLO X

                                                                    DEL COORDINATORE REGIONALE

Art. 21) – MODALITA’ DI NOMINA e competenze DEL COORDINATORE regionale.

Il Coordinatore Regionale va scelto tra i soci effettivi non vedenti ,ipovedenti e vedenti

Il coordinatore regionale decade e  viene rinnovato dopo ogni congresso nazionale e con la sua nomina il comitato direttivo nazionale fissa la durata del suo mandato.

Il coordinatore regionale può ricoprire la carica di coordinatore regionale per altre regioni quando ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal comitato direttivo nazinale.

Il Responsabile Nazionale dell’Organizzazione, prima che il Coordinatore Regionale sia nominato, può sentire informalmente i Presidenti o Commissari delle sezioni provinciali o comprensoriali competenti per territorio o anche fare riservate indagini conoscitive ed ambientali.

Il Coordinatore Regionale deve effettuare periodiche verifiche sulla contabilità delle sezioni di competenza riferendone i risultati al Presidente Nazionale che informa il Comitato Direttivo Nazionale ed eventualmente il Presidente del Collegio Centrale dei Sindaci Revisori. Il Coordinatore Regionale deve controllare i bilanci delle sezioni di competenza e controfirmare prima che siano trasmessi alla sede centrale.

I conti correnti bancari e postali vengono intestati al coordinamento regionale;          l’autorizzazione del Presidente deve essere data per iscritto con il divieto per il coordinatore di richiedere o la banca di concedere fidi, scoperture o mutui  di qualunque natura senza un ulteriore specifica autorizzazione del Presidente Nazionale; in caso di scopertura non autorizzata o pagamento di assegni non coperti, senza previa autorizzazione del Presidente Nazionale, la banca non potrà richiedere la copertura alla presidenza nazionale stessa.

        la proposta di costituire sezioni provinciali o comprensoriali deve tener conto delle condizioni previste dall’art 8 del presente regolamento anche riferito alle sezioni provinciali.

        il Coordinatore Regionale prima di procedere allo scioglimento del Consiglio Provinciale o comprensoriale deve interpellare il Presidente Nazionale o il Responsabile Nazionale dell’ Organizzazione.

      La nomina o la revoca dei commissari viene effettuata con la stessa procedura della lettera j, la durata della carica di commissario straordinario delle sezioni provinciali e comprensoriali viene fissata con la delibera di nomina e può essere rinnovata.

        Si applicano le disposizioni dell’art 16 lettera m del presente regolamento.

   Si applicano le disposizioni dell’art 14 lettera b del presente regolamento.

      Si applicano le disposizioni dell’art 16 lettera k del presente regolamento

   In assenza di disposizioni da parte dell’ente regionale che eroga il contributo il Coordinatore Regionale deve predisporre un piano di distribuzione che tenga conto del numero delle sezioni provinciali o comprensoriali del numero dei soci di ciascuna di esse e delle attività svolte.

   Si applicano le disposizioni dell’art 28 del presente regolamento.

Le spese relative alla sede del Coordinamento  Regionale quando è la stessa del Consiglio Provinciale o comprensoriale sono a carico proporzionalmente della sede del Coordinamento Regionale.

Art. 23) – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE E COMPRENSORIALE DEI SOCI

L’assemblea provinciale e  comprensoriale quando non è presieduta dal Presidente Provinciale o Comprensoriale elegge tra i propri soci il Presidente ed il Vice Presidente dell’assemblea stessa .

Il Presidente dell’ assemblea nomina il segretario dell’assemblea stessa; il segretario redige il verbale della riunione che deve essere sottoscritto del Presidente dell’assemblea

Art.24) – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO della sezione PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

Il Consiglio provinciale e comprensoriale deve essere composto prevalentemente in maggioranza da soci non vedenti ed ipovedenti.

In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere provinciale o comprensoriale, lo stesso può venir sostituito per cooptazione da parte del consiglio provinciale o comprensoriale stesso; i consiglieri cooptati devono comunque essere in numero inferiore al 50% dei consiglieri eletti. Se i consiglieri vacanti superano il 50%, il consiglio decade con la conseguente convocazione di una nuova assemblea dei soci.

  Art.26) – COMPETENZE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

 si applicano le disposizione previste dall’art. 16 lettera M del presente regolamento

      si applicano le disposizione previste dall’art. 16 lettera K del presente regolamento

     si applicano le disposizioni previste dall’ art. 28 del presente regolamento

il bilancio preventivo e consuntivo della sezione provinciale e comprensoriale deve essere approvato dai Consigli e del coordinatore regionale competente per territorio in tempo utile per essere trasmesso alla Presidenza Nazionale entro il 30 novembre  dell’anno precedente all’esercizio cui si riferisce; il conto consuntivo deve essere approvato dai Consigli e dal Coordinatore regionale in tempo utile per essere trasmesso alla Presidenza Nazionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.

        Il Consiglio sezionale può anche nominare responsabili degli uffici e dei circoli che istituisce

     si applicano le disposizione previste dall’art. 21 lettera F del presente regolamento

Delibera la decadenza dei consiglieri nazionali che non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo

 CAPITOLO XII

DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

Art.27) – POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE PROVINCIALE E COMPRENSORIALE

  si applicano le disposizione previste dall’art. 21 lettera F del presente regolamento

Art.28) –rappresentanza comunale.

La rappresentanza comunale può essere costituita in uno o più comuni quando non vi siano le condizioni sufficienti per istituire una sezione comprensoriale come previsto dall’art 8 del presente regolamento

     si applicano le disposizione previste dall’art. 21 lettera F del presente regolamento 

                                                                              CAPITOLO XIII

                                                           DEL PATRIMONIO E DEI PROVENTI

Art.29) – Il PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

I beni immobili sono di proprietà esclusiva della sede centrale dell’associazione, possono venir gestiti dai Coordinatori regionali delle sezioni provinciale e comprensoriali su delega del Presidente Nazionale

La sede centrale, i coordinatori regionali e i consigli delle sezioni provinciali e comprensoriali devono predisporre ed aggiornare tempestivamente l’inventario dei beni immobili delle sedi di competenza

Art. 33) CASI DI INCOMPATIBILITÀ’

Il presidente nazionale non è incompatibile con la carica di consigliere nazionale che convoca, presiede  e di cui fa naturalmente parte come anche tutti gli altri componenti del comitato direttivo nazionale.

In caso di mancata opzione tra due cariche incompatibili il dirigente associativo decade da tutte le cariche incompatibili tra loro e non anche da quelle non incompatibili.

La decadenza di organi incompatibili tra loro non avviene automaticamente ma soltanto in seguito a deliberazione dell’organo di riferimento Consiglio Nazionale, Comitato direttivo nazionale e Coordinatore Regionale.

L’incompatibilità non si verifica in riferimento alle commissioni di lavoro o ad altri incarichi non statutari.

Il socio o il dirigente associativo che risulti appartenente ad una delle associazioni dichiarate incompatibili dal consiglio nazionale viene invitato dal Presidente Nazionale a dimettersi dall’associazione incompatibile entro 10 giorni dalla richiesta, se entro tale termine non perviene la dichiarazione di non appartenenza ad una delle associazioni incompatibile, il socio o dirigente associativo dell’ Anpvi Onlus viene dichiarato decaduto a tutti gli effetti dal comitato direttivo nazionale.

Per rapporto di impiego si intende qualunque collaborazione che preveda un compenso a carico dell’associazione o per conto dell’associazione indipendentemente dalla struttura periferica presso la quale il collaboratore o il dipendente opera.

Art. 35) CARICHE SOCIALI E INDENNITA’ VARIE

Per le attività  svolte sia presso la sede di competenza nazionale o periferica sia nelle missioni esterne : indennità, compensi, rimborsi spese forfettarie permanenti mensili o altri periodi di tempo devono essere deliberate o autorizzate dal comitato direttivo nazionale.

Regolamento Elettorale

Regolamento Amministrativo dell’ANPVI ONLUS