Regolamento Amministrativo dell’ANPVI ONLUS

TITOLO PRIMO

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 1 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di previsione della sede centrale è predisposto dal  comitato direttivo nazionale dell'associazione entro il 30 novembre dell'anno antecedente cui si riferisce, sulla base di previsioni certe e affidabili, nonché sulla base di eventuali norme di legge statutarie e degli indirizzi del consiglio nazionale e del comitato direttivo nazionale.

Il bilancio, corredato da una relazione illustrativa, predisposta dal comitato direttivo nazionale viene deliberato dal consiglio nazionale entro il 20 dicembre  dell'anno precedente di riferimento.

La gestione finanziaria e quella patrimoniale dell'associazione sono affidate alla presidenza nazionale sotto il controllo del comitato direttivo nazionale.

Per l'attuazione dei rispettivi compiti, la sede centrale si avvale del presidente nazionale, le sezioni provinciali e comprensoriali del presidente provinciale e comprensoriale ed i coordinamenti regionali del coordinatore regionale, cui sono affidate le mansioni e che, coadiuvati dagli uffici, predispongono gli atti ed i documenti previsti dal presente regolamento.

Il bilancio del coordinamento regionale è predisposto ed approvato dal coordinatore regionale .

Il     bilancio della sezione provinciale e comprensoriale, predisposto dal presidente, è approvato  dal consiglio provinciale o comprensoriale e dal coordinatore regionale competente per territorio.

i bilanci preventivi delle sezioni provinciale e comprensoriali e dei coordinamenti regionali vengono trasmessi dai coordinatori regionali competenti per territorio entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello di riferimento per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Nazionale unitamente al bilancio preventivo della sede centrale.

Art.     2 - Integrità ed universalità del bilancio.

Le spese indicate in bilancio devono essere contenute nel loro complessivo ammontare entro i limiti delle entrate e pertanto il bilancio deve risultare in pareggio finanziario; le entrate e le spese correnti sono quelle che determinano il risultato economico della gestione finanziaria.

Le entrate e le spese in conto capitale sono quelle dalle quali derivano variazioni negli elementi patrimoniali attivi o passivi: realizzi di beni o titoli,acquisto di beni mobili ed immobili o di titoli, eccetera.

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l'associazione.

Le entrate e le spese correnti relative alle gestioni speciali sono ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli di cui al primo e secondo comma del seguente articolo.

Art. 3 - Classificazione delle entrate e delle spese.

Le entrate e le spese del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo primo - entrate e spese correnti; titolo secondo - entrate e spese in conto capitale; titolo terzo - entrate e spese in partite di giro. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in capitoli a seconda del loro rispettivo oggetto.

La ripartizione in capitoli viene fissata dalla comitato direttivo nazionale sia per il bilancio della sede centrale che per quelli delle sezioni provinciali e comprensoriali e dei coordinamenti regionali. La presidenza nazionale predispone a tal riguardo

dei     modelli che devono essere utilizzati da tutte le strutture associative, sia centrale che periferiche.

Art. 4 - Classificazione del bilancio preventivo.

Il     bilancio preventivo dell'associazione ha valore di semplice previsione indicativa o di budget; le entrate e le spese, pertanto, possono effettuarsi in esubero ai singoli capitoli; al contrario, non può essere superato l'ammontare complessivo del bilancio che, in caso di maggiori entrate o maggiori spese durante l'esercizio cui si riferisce, abbisogna di una apposita delibera di variazione del preventivo da parte del consiglio nazionale o, in via di urgenza, dal  comitato direttivo nazionale.

Art. 5 - Quadro riassuntivo.

Il bilancio preventivo si conclude con un quadro riepilogativo nel quale sono riassunte per titoli le entrate e le spese.

Art. 6 - Della riscossione delle entrate della sede centrale

Le entrate della sede centrale   sono riscosse da un istituto di credito, prescelto dal comitato direttivo nazionale,  che gestisce il servizio di cassa tramite i normali strumenti bancari.

Possono essere istituiti dal comitato direttivo nazionale conti correnti bancari relative contabilità speciali presso lo stesso istituto cassiere qualora siano previsti da normative pubbliche o da esigenze derivanti dall'unitarietà di un servizio o di un progetto.

Per i conti correnti speciali si applicano le stesse disposizioni previste dal conto corrente cassiere , le entrate e le spese sono evidenziate in un apposito capitolo di contabilità speciale nelle partite di giro.

Le entrate introitate tramite il conto corrente postale deve affluire ai conti correnti di cui ai precedenti commi.

Le entrate riscosse dall'economo cassiere  incaricato dalla presidenza nazionale  che gestisce il fondo cassa sono dallo stesso versate all'istituto cassiere ovvero        sugli altri conti correnti bancari  speciali.

Per tali entrate, l'economo deve rilasciare una ricevuta.

Le ricevute devono essere numerate e timbrate con il timbro dell'associazione.

E'    vietato effettuare pagamenti tramite conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente all'associazione.

Tutte le entrate devono venir annotate sul registro generale delle entrate e delle uscite; il registro deve esser numerato e timbrato con il timbro    dell' associazione, pagina      per pagina, ed alla fine, con l'indicazione del numero delle pagine e dell'esercizio cui si riferisce, deve essere sottoscritto dal presidente.

Ogni entrata deve essere annotata giorno per giorno con il ­numero progressivo, la data della riscossione, l'importo e la descrizione del pagamento.

Le entrate vengono annotate sul registro consecutivamente alle spese a   seconda della  data di riscossione e di pagamento.

Il registro generale delle entrate e delle uscite viene rinnovato anno per anno.

Art.7 Della riscossione delle entrate delle sedi provinciali e comprensoriali e dei coordinamenti regionali

La gestione delle entrate dei coordinamenti regionali e delle sezioni provinciali e comprensoriali è analoga a quella sede centrale con il divieto di istituire conti correnti speciali .

l' apertura del conto corrente cassiere e del conto corrente postale di ciascun coordinamento regionale e sezione provinciale o comprensoriale deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'istituto prescelto con delibera del consiglio provinciale e comprensoriale e autorizzato per iscrittola presidente nazionale.

il coordinatore regionale e il presidente provinciale e Comprensoriale o il Commissario straordinario devono comunicare alla sede centrale , subito dopo l'apertura, il numero del conto corrente bancario e postale.

Art. 8 - Impegni e spese.

Le spese vengono impegnate dagli organi statutari.

Costituiscono impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le somme dovute dall'associazione a creditori determinati in base alla legge, del contratto e da altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate.

Gli impegni e le spese non possono in alcun caso superare i fondi disponibili presso l'istituto bancario cassiere, ovvero con il fondo di cassa se attivo. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario nessun impegno può esser assunto a carico del predetto esercizio.

In caso di insufficienza di fondi presso il conto corrente cassiere l'eventuale assunzione di debiti nei confronti di terzi o da parte dei responsabili dei coordinamenti regionali e delle sezioni provinciali e comprensoriali devono essere preventivamente autorizzati dalla presidenza nazionale.

In caso di mancata autorizzazione, le spese, i debiti e le anticipazioni, comunque effettuate,qualora non siano tempestivamente coperti con fondi della struttura periferica restano a carico di coloro che li hanno assunti e non possono in alcun modo, essere rivendicati nei confronti della sede centrale.

i terzi creditori per le somme dovute dalle strutture periferiche, senza autorizzazione della sede centrale, non possono richiedere il rimborso da questi ultima ma unicamente ai responsabili medesimi.

Art. 9 - Registrazione degli impegni.

Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture: libro dei verbali del consiglio nazionale, libro dei verbali del comitato direttivo nazionale e la raccolta delle deliberazioni d'urgenza del Presidente Nazionale.

Art. 10 - Esecuzione della spesa.

L'esecuzione della spesa viene effettuata dal presidente a mezzo di assegni tratti sul conto corrente bancario presso l'istituto che svolge il servizio di cassa, ovvero mediante pagamento in contanti effettuato dal presidente oltre che dall'economo, utilizzando il fondo cassa. Analogamente, presso le sezioni provinciali e comprensoriali ed i coordinamenti regionali, le funzioni del presidente nazionale sono svolte rispettivamente dal presidente provinciale e comprensoriale e dal coordinatore regionale, nonché dal consigliere economo-cassiere. Gli assegni di conto corrente, emessi per il pagamento di spese, devono essere non trasferibili ed aver indicata sullo stesso l'esatta determinazione del destinatario; sulla matrice dell'assegno, che non va mai staccata dal libretto, devono venir registrati tutti gli elementi dell'assegno; i libretti esauriti vanno conservati assieme all'altra documentazione della contabilità; analoga procedura viene adottato per gli assegni di conto corrente postale e dei conti correnti bancari speciali.

Gli assegni emessi per errore vanno conservati previa eliminazione della firma per essere consegnati alla banca per l'annullamento.

I pagamenti possono essere effettuati anche a mezzo di assegni circolari o di traenza le cui matrici vanno annotate  e conser-vate come quelle degli assegni di conto corrente.

Il pagamento di spese, su espressa richiesta del creditore, può essere eseguito anche a mezzo di accreditamento o bollettino su  conto corrente postale o bancario intestato al creditore stesso nonché mediante vaglia  postale indirizzato al richiedente; altre forme di pagamento           devono essere autorizzate dal consiglio nazionale o dal presidente nazionale.

Tutte le spese devono venir annotate giorno per giorno sul registro generale, con le stesse modalità delle entrate, indicando numero progressivo, data del pagamento, somma pagata, causale del pagamento.

Art. 11 - Servizio di cassa

Il comitato direttivo nazionale può istituire  un servizio di cassa,   per la sede centrale conferendo l'incarico  di cassiere-economo ad un dipendente o collaboratore.

Il coordinamenti regionali e i consigli delle sezioni provinciali e comprensoriali possono istituire un servizio di cassa conferendo l'incarico ad un consigliere o collaboratore. Il conferimento e la revoca dell'incarico devono aver luogo per iscritto.

Art. 12- Gestione della cassa interna.

L'economo-cassiere viene dotato, per la sede centrale, di un fondo non superiore a €. 5.000,00 e per le sedi periferiche non superiore a €. l.OOO,00, reintegrabile durante l'esercizio previo rendiconto delle somme spese.

Le somme della dotazione di cassa prelevata dal conto corrente cassiere vengono segnate sul registro delle entrate e delle spese nella colonna delle uscite con la descrizione , prelevamento contante e nella colonna delle entrate con la descrizione, fondo economato; dette entrate e dette uscite non vengono contabilizzate tra le entrate e le spese effettive.

Il fondo di cassa può essere utilizzato per piccole spese di manutenzione, cancelleria, stampa, biglietti di viaggio, spese di soggiorno ed ogni altra ritenuta necessaria dal presidente .

Il cassiere deve annotare tutte le spese che effettua con i fondi della cassa , come ogni altra spesa effettiva, sul registro delle entrate e delle spese  con l'indicazione , pagato in contanti.

L'economo-cassiere, al momento del pagamento deve farsi rilasciare idonea ricevuta.

Per le spese, non documentate, il Presidente o l' Economo Cassiere può fare un autocertificazione.

Art. 13 - Conto consuntivo e deliberazione.

 Alla fine di ogni anno finanziario deve procedersi alla compilazione del conto consuntivo che ha lo scopo di far conoscere l'andamento e le risultanze della gestione cui si riferisce.

Il conto consuntivo si compone dei seguenti elaborati: rendiconto finanziario, situazione patrimoniale, relazione del collegio dei sindaci revisori, relazione illustrativa.

Lo schema del conto, unitamente alla relazione illustrativa del comitato direttivo nazionale e degli allegati é sottoposto almeno 15 giorni prima della riunione del consiglio nazionale al Collegio centrale dei sindaci revisori, che redige apposita relazione da allegare, contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

Il conto consuntivo predisposto dal comitato direttivo nazionale è sottoposto all'approvazione del consiglio nazionale entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. I conti consuntivi delle sezioni provinciali e comprensoriali e dei coordinamenti regionali, predisposti dai singoli presidenti, devono essere approvati dagli organi statutari e dal consiglio nazionale cui vengono trasmessi in duplice copia entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono.

I bilanci consuntivi sezionali devono essere approvati dal coordinatore regionale prima della trasmissione alla sede centrale.

Art. 14 - Rendiconto finanziario.

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione di bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli e per capitoli.

Il rendiconto finanziario viene elaborato sulla base delle entrate e delle spese effettivamente riscosse e corrisposte durante l'esercizio cui si riferisce.

Il rendiconto finanziario pertanto si configura come rendiconto di cassa.

Art. 15 - Riassunto del rendiconto finanziario.

Va esposto il risultato del rendiconto finanziario redatto nel modo seguente: avanzo o disavanzo dell'esercizio precedente, somme riscosse durante l'esercizio cui si riferisce, pagamenti eseguiti durante lo stesso esercizio, avanzo o disavanzo di esercizio.                          ­

Il conto consuntivo deve essere redatto sia dalla sede centrale che dalle sezioni provinciali e comprensoriali e dai coordinamenti regionali su appositi modelli predisposti dalla presidenza nazionale per tutte le strutture associative; i modelli sono esattamente corrispondenti a quelli predisposti per il bilancio preventivo, con gli stessi titoli e capitoli sia  nell'entrata che nell'uscita.

Al rendiconto devono venir allegati, sia per le entrate che per le spese, oltre il libro generale delle entrate e delle uscite dell'esercizio cui si riferisce, i titoli giustificativi e cioè le risultanze dell'istituto di credito che svolge il servizio di cassa, le copie delle ricevute rilasciate per le somme pagate e ricevute, i libretti di assegni estinti con le relative matrici, la documentazione del conto corrente postale con relative matrici degli assegni per il trasferimento di somme all' istituto che gestisce la cassa.

Art. 16 - Situazione patrimoniale.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi che compongono il patrimonio al principio dell'anno finanziario e la consistenza alla fine dell'anno per i seguenti gruppi:

  1. attività e passività finanziarie;
  2. beni mobili ed immobili;
  3. materiale scientifico ed artistico;
  4. beni di terzi;

Essa pone in evidenza il miglioramento o il peggioramento del patrimonio netto alla fine dell'anno finanziario con le risultanze iniziali.

La situazione amministrativa deve evidenziare la consistenza dei fondi di cassa all'inizio dell'esercizio, l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione.

Art. 17 - Relazione illustrativa.

La relazione illustrativa deve:

  1. mettere in evidenza l'attività svolta durante l'esercizio cui      il conto consuntivo si riferisce ed i       risultati conseguiti nel campo organizzativo, assistenziale, propagandistico, ecc.;
  2. illustrare le risultanze dell'esercizio e cioè l'esito della gestione finanziaria, la situazione amministrativa e l'esito delle eventuali gestioni speciali;
  3. indicare la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio spiegandone le variazioni verificatesi durante l'esercizio stesso;
  4. segnalare le iniziative che si intendono prendere nell'intento di realizzare e sviluppare le finalità statutarie.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO ED INVENTARIO

Art.      18   - Beni.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dagli elementi attivi e passivi, che alla fine di ogni anno finanziario si desumono dalle scritture contabili, distintamente indicati nello stato patrimoniale.

I beni dell'associazione si distinguono in:

  1. immobili;
  2. mobili titoli e valori;
  3. mobili infruttiferi.

Essi sono descritti nell'inventario secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 19 - Inventario.

I beni immobili sono descritti con le seguenti indicazioni:

  1. il luogo, la denominazione, l'estensione, l'ufficio cui sono affidati;
  2. il titolo di provenienza, acquisto, eredità, permuta ecc.;

le risultanze dei registri immobiliari e catastali;

  1. il valore iniziale e le eventuali variazioni successive;
  2. l'uso ed il servizio cui sono destinati;
  3. le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
  4. gli eventuali redditi.

Ad ogni bene è assegnato un numero distinto di inventario.

I beni mobili nell'inventario si classificano come segue:

  1. mobili, arredi, oggetti di ufficio, di cancelleria ed

altro materiale di consumo;

  1. libri e pubblicazioni varie;
  2. attrezzature in generale ed autovetture di servizio;
  3. oggetti d'arte;
  4. titoli e crediti;        somme   in       cassacapitalizzazione.
  5. somme in cassa o in deposito destinate alla capitalizzazione.

Art. 20 - Valutazione dei beni.

I    beni patrimoniali sono           valutati    in base ai         seguenti criteri:

  1. gli immobili al prezzo di acquisto o di stima, se ricevuto in liberalità, maggiorato dal valore delle migliorie apportate e diminuito delle quote annue di ammortamento deliberate dal consiglio nazionale;
  2. i mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa, le quote di ammortamento sono deliberate dal consiglio nazionale;
  3. i titoli pubblici e privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale, per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.

Art. 21 - Inventario dei beni mobili.                                                                                         ­

I beni mobili sono iscritti nel registro degli inventari con le seguenti indicazioni:

  1. uffici in cui si trovano;
  2. la categoria di            appartenenza - mobilio, macchine, attrezzi, automezzi, quadri, libri, ecc.;
  3. il numero di inventario progressivo;
  4. la denominazione e la descrizione dell'oggetto secondo natura e specie,

la quantità ed il numero per ciascuna specie, lo stato d'uso ed il valore;

I beni mobili sono dati in consegna all'economo sia per la sede centrale che per le sedi provinciali e comprensoriali.

In caso di sostituzione dell'economo consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione; il relativo verbale è sottoscritto dal consegnatario cessante e quello subentrante, nonché dal presidente nazionale e dal presidente provinciale e comprensoriale. A ciascun bene mobile è assegnato un numero di inventario, da applicare possibilmente sullo stesso bene mediante apposita targhetta.

L'iscrizione e la cancellazione dall'inventario dei beni mobili, per fuori uso, per cessione od altri motivi, è disposta con provvedimento del presidente nazionale, dei presidenti provinciali e comprensoriali per i beni di rispettiva pertinenza. Solo per le autovetture e gli altri beni mobili registrati per l'acquisto –anche per liberalità -, la cessione, l'iscrizione e la cancellazione dal registro degli inventari sono deliberati dal comitato direttivo nazionale. La presidenza nazionale, provinciale e comprensoriale ed il coordinatore regionale devono provvedere alla ricognizione dei beni mobili ogni 6 anni ed almeno ogni 15 anni a quella dei beni immobili. Gli inventari sono tenuti aggiornati dal consegnatario e sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Il consegnatario, sia per la sede centrale che per le sedi periferiche provvede alla conservazione degli oggetti, stampati ed altri materiali di consumo.

Art. 22 - Responsabilità.

Il     presidente nazionale e i presidenti provinciali e comprensoriali, sono responsabili in solido con gli economi della custodia, conservazione ed utilizzazione dei beni di loro pertinenza fino al momento in cui ne avranno ottenuto il discarico.

La responsabilità dei presidenti inizia con la loro nomina e ­cessa con la fine del loro mandato; quella degli economi dall'assunzione fino al termine dell'incarico.

Ogni passaggio deve essere verificato nella consistenza dei beni, con il verbale di  consegna firmato da tutti gli interessati    uscenti e subentranti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento e non sia in contrasto con le norme statutarie o con quelle di carattere generale previste per      gli enti morali e le Onlus, la competenza è del presidente nazionale che provvede e dare le opportune disposizioni.