Regolamento elettorale dell'Anpvi Onlus
Art.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento elettorale, in forza dell'art. 34 ultimo comma dello Statuto Sociale, si applica per tutte le elezioni degli organi associativi quali: consiglio nazionale, comitato direttivo nazionale, collegio centrale dei sindaci revisori, collegio nazionale probiviri, consigli delle sezioni provinciali e comprensoriali.
Art.2 – ELEZIONE CONSIGLIO NAZIONALE E MODALITA' DI VOTO
Il Consiglio Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale a scrutinio segreto; le votazioni possono aver luogo o su una lista di candidati o su indicazione di singoli candidati.
Tutti i candidati devono essere soci effettivi dell'associazione in regola con il pagamento della quota sociale.
Nel primo caso la lista può venir presentata dal consiglio nazionale uscente ( comitato direttivo nazionale ex art. 37 primo comma statuto sociale) e viene stampata sulla scheda elettorale evidenziata da uno spazio su cui appare la voce "lista" ; la lista viene annunciata al congresso dal presidente del congresso stesso che fissa l'orario per la presentazione di singole candidature come previsto dal successivo comma.
Qualunque congressista può, inoltre, proporre dei candidati singoli al presidente del congresso i cui nomi verranno inseriti sulla scheda separatamente in calce a quelli della lista.
La votazione può avvenire con due modalità:
la prima apponendo un segno nell'apposito spazio sulla scheda elettorale con la parola lista nel qual caso viene votata soltanto l'intera lista presentata dal consiglio nazionale uscente ( comitato direttivo nazionale ex art. 37 primo comma statuto sociale), anche quando vi siano stati presentati altri candidati; la seconda non apponendo alcun segno sulla parola lista , ma votando con un segno di croce accanto a ciascun candidato sia della lista che di quelli aggiunti.
Qualora un elettore ponga un segno sulla parola lista e dei segni sui singoli candidati prevale il voto di lista, mentre i singoli voti espressi sono come non apposti.
Qualora un candidato non apponga un segno sulla parola lista, ma voti singoli candidati risultano eletti quelli che hanno avuto un maggior numero di voti in aggiunta ai voti di lista votati da altri elettori; se vengono votati più di 20 candidati la scheda è nulla.
Analogo sistema elettorale viene adottato per l'elezione del collegio centrale dei sindaci revisori e del collegio nazionale dei probiviri; la votazione per questi due organi avviene su schede separate e prestampate con i nomi dei candidati.
Qualora non venga presentata la lista dal consiglio nazionale, i nomi dei singoli candidati presentati nel termine prefissato dal presidente del congresso , vengono scritti sulla scheda elettorale, la votazione avviene apponendo il segno accanto ad ogni singolo candidato con un massimo di 20 (venti).
I congressisti che intendano votare in braille, devono scrivere sulla scheda la parola lista qualora intendano votare l'intera lista presentata dal consiglio nazionale o comitato direttivo nazionale ex art. 37 primo comma dello statuto sociale, i nominativi di tutti coloro per i quali intendono votare con un numero massimo di (20 venti).
Le schede con un maggior numero di nominativi sono considerate nulle.
Art.3 -COLLEGIO DEGLI SCRUTATORI E OPERAZIONI DI VOTO
Il collegio degli scrutatori, composto da 3 vedenti e 2 non vedenti che conoscono il braille, viene eletto dal congresso nazionale.
Il collegio si insedia subito dopo l'apertura del congresso ed elegge il presidente e il segretario. Quando il seggio viene aperto ne viene data comunicazione al congresso con l'indicazione dell'orario di chiusura. Le votazioni avvengono all'interno di cabine nelle quali vengono affisse le liste dei candidati e i nominativi dei candidati singoli.
Le cabine devono essere in numero sufficiente per consentire un rapido svolgimento delle votazioni.
Dopo l'orario di chiusura possono votare soltanto i congressisti che si trovano all'interno del seggio.
I congressisti non vedenti possono farsi accompagnare da un altro congressista per votare.
All'elettore il presidente del seggio o un altro scrutatore incaricato consegna la scheda elettorale e una penna, o la tavoletta braille con il punteruolo. La penna, la tavoletta e il punteruolo devono venir restituiti al seggio unitamente alla scheda piegata. La scheda viene inserita nell'apposita urna a seconda che si tratti di votazione del consiglio nazionale, del collegio centrale dei sindaci revisori o del collegio nazionale dei probiviri.
Il presidente prima di consegnare la scheda verifica l'identità dell'elettore e la sua presenza nell'elenco dei congressisti; l'elettore deve essere in possesso della tessera associativa.
Art.4 - SCRUTINIO DEI VOTI E VERBALIZZAZIONE
Completate le votazioni, il collegio, inizia lo scrutinio pubblico. Da prima vengono enumerate le schede su cui è stato votato l'intera lista e successivamente quelle su cui sono stati aggiunti o indicati i singoli candidati.
Vengono scrutinate prima le schede in nero e poi quelle in braille; alla fine dello scrutinio viene redatto il verbale delle operazioni di voto con l'indicazione del numero degli elettori aventi diritto, dei votanti, delle schede valide, delle schede bianche e delle schede nulle.
Nel verbale vengono quindi indicati i voti ottenuti dai singoli candidati in ordine decrescente.
Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dagli altri scrutatori.
Alla fine della verbalizzazione il presidente del collegio comunica l'esito delle votazioni e proclama gli eletti.
Art.5 - ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E COMPRENSORIALI
I consigli delle sezioni provinciali e comprensoriali sono eletti a scrutinio segreto in un numero di consiglieri dispari da 5 a 9.
I consiglieri devono essere prevalentemente non vedenti o ipovedenti.
Hanno diritto al voto tutti i soci effettivi ed in regola con il pagamento della quota sociale almeno 5 giorni prima dell'elezione.
Le votazioni possono aver luogo o su liste di candidati o su singoli candidati.
Le liste dei candidati con un numero uguale ai consiglieri da eleggere vengono presentate, in numero di soci almeno doppio dei candidati da eleggere, dal presidente dell'assemblea subito dopo che l'assemblea stessa ha stabilito il numero dei consiglieri da eleggere; se vi sono più liste basta indicare sulle schede il numero della lista; se vi è una sola lista basta scrivere LISTA o LISTA 1. Nel caso in cui non si presentano liste, gli elettori, sulle schede elettorali, scrivono i nominativi per i quali intendono votare in numero non superiore ai consiglieri da eleggere.
Se viene indicato un numero superiore la scheda è nulla.
Le votazioni hanno luogo i apposite cabine all'interno delle quali vengono affisse le liste o i nominativi dei candidati singoli.
Le votazioni, lo scrutinio e la verbalizzazione avvengono nello stesso modo previsto per il congresso nazionale.