Proroga dell’emergenza COVID: congedi e smart working

Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’estensione della cosiddetta emergenza COVID fino al 31 marzo prossimo. Il relativo decreto-legge verrà pubblicato verosimilmente domani o nei prossimi giorni.

Uno specifico articolo riguarda anche i lavoratori fragili per i quali viene prorogata la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile (smart working) che altrimenti sarebbe scaduta il 31 dicembre prossimo.

Per ora gli interessati continuano ad essere “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Ma il testo approvato prevede che queste condizioni siano riviste con un decreto interministeriale (salute, lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione) da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Verranno individuate “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” effettivamente interessate da questa opportunità. Fino all’approvazione del nuovo decreto restano in vigore le indicazioni precedenti che abbiamo riportato sopra.

Congedi parentali ai genitori

Sono estesi al 31 marzo anche i congedi parentali – già previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – a favore dei genitori (uno dei due) di figli conviventi di età inferiore ai 14 anni. Il lavoratore può astenersi dal lavoro per per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 dello stesso, oppure alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL competente.

Questa opportunità è concessa ai genitori di figli con disabilità grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992) a prescindere dall’età di questi ultimi. Il congedo viene concesso, oltre che per i motivi già elencati per la generalità dei minori di 14 anni, anche nel caso di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.

È bene ricordare che il congedo non è retribuito, ma compensato con un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Tratto da Agenzia Iura

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